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Domanda entro il 30 novembre per il bonus lavoratori «fragili»

/ REDAZIONE

Sabato, 6 agosto 2022

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Con la circ. n. 96/2022, pubblicata ieri, l’INPS è intervenuto sull’indennità una tantum riconosciuta a i lavoratori “fragili” destinatari della tutela introdotta nel contesto emergenziale COVID-19 dall’art. 26 comma 2 del DL 18/2020.

Si ricorda che l’indennità in questione è riconosciuta ai predetti lavoratori ai sensi dell’art. 1 comma 969 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) in misura pari a 1.000 euro per l’anno 2022.
L’indennità viene riconosciuta previa domanda da presentarsi entro e non oltre il 30 novembre 2022.

Sul punto, l’INPS ricorda che tra i requisiti richiesti per la fruizione del bonus ricorre quello di essere stato nel corso del 2021 lavoratore dipendente del settore privato e avere avuto diritto, in tale periodo, alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS.
Inoltre, occorre non aver reso, sempre nell’anno 2021, la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.

Operativamente, la domanda dovrà essere presentata on line attraverso l’apposito servizio presente sul portale web dell’INPS, utilizzando le attuali credenziali di accesso (SPID di livello 2 o superiore, CIE e CNS).
In alternativa, il richiedente potrà contattare telefonicamente il servizio di Contact Center integrato al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Ancora, sarà possibile presentare l’istanza per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.
Infine, l’INPS ricorda che il pagamento del bonus verrà effettuato tramite accredito sull’IBAN indicato dal richiedente.

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