Separabile l’attività della società consortile a favore di soggetti estranei al Gruppo IVA
Con la risposta a interpello n. 501 di ieri, 12 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in ordine all’opzione per la separazione ai fini IVA con riferimento all’attività di una società consortile riconducibile ad un Gruppo IVA operante nel ramo assicurativo.
Nel caso di specie, tale società svolge l’attività di contact center a supporto delle compagnie di assicurazione partecipanti al Gruppo IVA, ma intende esercitare la stessa attività anche nei confronti di soggetti terzi di matrice non assicurativa, per la quale potrebbe fruire della detrazione IVA.
Ai sensi dell’art. 36 comma 3 del DPR 633/72, l’opzione per la separazione delle attività presuppone che le attività in questione siano oggettivamente scindibili e come tali suscettibili di formare oggetto di autonome attività d’impresa.
In proposito, la circ. 31 ottobre 2018 n. 19 ha chiarito che l’uniformità negli elementi essenziali delle attività, unitamente alla sussistenza di criteri oggettivi volti a distinguere gli acquisti afferenti alle diverse attività, “è condizione sufficiente per ritenere sussistenti attività effettivamente distinte e obiettivamente autonome, ancorché svolte nell’ambito della stessa impresa”. Talché, è possibile optare per la separazione delle attività “nel caso in cui un soggetto passivo ponga in essere, in via sistematica e non occasionale, sia operazioni imponibili sia operazioni esenti (inquadrabili nell’ambito di un medesimo codice di classificazione ATECO), e si riscontri la presenza strutturale di acquisti di beni e servizi specificamente riferibili alle diverse tipologie di operazioni” (cfr. risposta a interpello 17 gennaio 2022 n. 29).
In presenza dei detti presupposti, con l’intento di rendere meno svantaggiosa la disciplina della detrazione, nella fattispecie considerata, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di esercitare, ex art. 36 comma 3 del DPR 633/72, l’opzione per l’applicazione separata dell’IVA.
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