Elemento soggettivo centrale per coinvolgere l’amministratore senza deleghe nella bancarotta
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 7384/2023, ha precisato che il coinvolgimento di un amministratore senza deleghe in fatti distrattivi impone una puntuale riflessione sul suo coinvolgimento psichico nelle condotte addebitate.
È necessario, in particolare, che, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte dell’amministratore delegato in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del CdA, emerga la prova:
- della sua effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di “segnali d’allarme” inequivocabili dai quali desumere l’accettazione del rischio – secondo i criteri del dolo eventuale – del verificarsi dell’evento illecito;
- della sua volontà – nella forma del dolo indiretto – di non attivarsi per scongiurare il verificarsi di detto evento.