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Il Collegio sindacale non può filtrare le irregolarità da comunicare alla CONSOB

/ REDAZIONE

Martedì, 29 agosto 2023

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La Cassazione, nella sentenza n. 25336/2023, ha precisato che la comunicazione che il Collegio sindacale di una società quotata deve fare senza indugio alla CONSOB, ex art. 149 comma 3 del DLgs. 58/98, riguarda tutte le irregolarità riscontrate nell’esercizio della propria attività di vigilanza, senza alcun filtro preventivo sulla rilevanza delle stesse.

L’assolutezza dell’obbligo, infatti, emerge:
- dalla lettera della legge, che non affianca alcun aggettivo qualificativo al sostantivo “irregolarità”;
- dalla ratio legis, che intende evitare ai Collegi sindacali di misurarsi con parametri di rilevanza/gravità delle irregolarità inevitabilmente opinabili e in grado di generare incertezze operative.

Di conseguenza, nel caso di specie, il Collegio sindacale avrebbe dovuto segnalare il fatto che, nel corso dell’informazione periodica di cui all’art. 150 del DLgs. 58/98, le indicazioni fornite sulla sottoscrizione di un prestito obbligazionario non fossero state completate dalla precisazione della sussistenza di un potenziale conflitto di interessi nell’operazione di un componente del CdA, in quanto amministratore anche dell’emittente.

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