Da aprile 2024 ritenuta anche sulle provvigioni degli agenti di assicurazione
Lo prevede il Ddl. di bilancio attualmente all’esame del Parlamento
I sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa (art. 25-bis del DPR 600/73).
Di regola, la ritenuta si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).
Al successivo comma 5 del citato art. 25-bis sono previste alcune ipotesi in cui la suddetta ritenuta non deve essere applicata.
Si tratta, in particolare, delle provvigioni percepite:
- dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di ...