Ammessa la scissione con scorporo anche se la beneficiaria è preesistente
Se il rapporto di cambio assume rilevanza, però, esso deve essere congruo e non si applica la disciplina semplificata
Il Consiglio notarile di Milano, nella massima n. 209 del 7 novembre scorso, ha esaminato alcuni aspetti caratterizzanti la nuova fattispecie della scissione mediante scorporo, introdotta all’art. 2506.1 c.c. dall’art. 51 del DLgs. 19/2023, attuativo della Direttiva 2019/2121/Ue.
Si ricorda che la scissione mediante scorporo è l’operazione tramite la quale una società assegna una parte del suo patrimonio a una o più beneficiarie e a sé stessa le relative partecipazioni, continuando la sua attività. L’art. 2506.1 c.c. si riferisce espressamente a beneficiarie “di nuova costituzione”, ma in molti si sono domandati se tale operazione possa ritenersi ammissibile anche nel caso in cui la beneficiaria sia una società preesistente.
In questo senso si esprime ora chiaramente