Incerta la procedura di conferma delle misure protettive nella composizione negoziata
Diversità di approdi in ordine alla fissazione dell’udienza e alla garanzia del contraddittorio
La composizione negoziata della crisi, a matrice prettamente stragiudiziale, trova una parentesi incidentale giurisdizionalizzata allorquando il debitore formula, ai sensi dell’art. 18 comma 1 del DLgs. 14/2019 (CCII), la richiesta di misure protettive e, ove occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.
In sede di prima adozione delle predette misure è espressamente previsto che il debitore debba, con apposito ricorso, investire il Tribunale competente ai sensi dell’art. 27 del CCII, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, al fine di ottenerne la conferma o la modifica; e che quest’ultimo, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 18 del CCII sia tenuto,
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