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Rivisti i termini di presentazione delle merci nel regime doganale di transito

/ REDAZIONE

Venerdì, 12 aprile 2024

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Con la circolare n. 10 di ieri, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha esaminato le modalità di compilazione della dichiarazione di transito e di corretta gestione della relativa procedura doganale.

In particolare, con riferimento al regime di transito, l’Amministrazione ha messo in luce come alcune prassi di compilazione della dichiarazione doganale, adottate dagli operatori, non siano conformi ai Regolamenti Ue. Si tratta:
- dell’indicazione di un termine incongruo per la presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione;
- della mancata indicazione dell’identità del mezzo di trasporto;
- della non conformità delle indicazioni relative ai sigilli.

In merito al termine per la presentazione delle merci nel regime di transito, è richiamato l’art. 297 par. 1 del Regolamento Ue n. 2447/2015 e viene evidenziato che non è coerente il termine di 8 giorni abitualmente adottato nella prassi operativa. I termini ai quali attenersi sono invece: 2 giorni lavorativi per il transito nazionale, 4 giorni lavorativi per il transito unionale e 8 giorni lavorativi per il transito comune.

Per quanto concerne l’identità del mezzo di trasporto, l’Allegato al Regolamento Ue n. 2446/2015 fissa informazioni precise. Nel dettaglio, sono necessarie l’indicazione del “Mezzo di trasporto alla partenza”, con relativi sotto-dati “Tipo di identificazione”, “Numero di identificazione” e “Nazionalità”.
Le disposizioni unionali prevedono che queste informazioni siano obbligatorie nella dichiarazione di transito ordinaria (D1), in quella semplificata con serie di dati ridotti (D2) e in quella con uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale (D3). L’indicazione di tali informazioni mira a “tracciare” l’eventuale sostituzione del mezzo di trasporto durante il tragitto.

Infine, con la circolare di ieri, l’Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni utili rispetto alla sigillatura alla quale sono sottoposte le merci vincolate al regime doganale di transito nonché ai requisiti che consentono agli Uffici doganali di adottare misure di identificazione alternative all’apposizione dei sigilli.

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