Ristrutturazione trasversale per il concordato in continuità indiretta
La finanza esterna non rappresenta un surplus concordatario ed è liberamente distribuibile
Con la sentenza del 14 marzo 2024, il Tribunale di Mantova è intervenuto sul tema dell’omologa eteronoma nell’ipotesi di concordato in continuità indiretta, con cessione dell’unica azienda, liquidazione atomistica di altri asset e apporto di finanza esterna.
Nel caso di specie, a fronte della mancanza della maggioranza prevista dall’art. 109 del DLgs. 14/2019 (CCII) ai fini del voto, era stata richiesta l’omologazione ex art. 112 comma 2 del DLgs. 14/2019 (ristrutturazione trasversale dei debiti – c.d. cross class cram down).
Il concordato c.d. “misto” va inquadrato nella fattispecie del concordato in continuità, essendo a tal fine sufficiente una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell’attività aziendale, tanto al momento dell’ammissione ...
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