Non rilevante ai fini IVA la cessione delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri
Le cessioni di opere di urbanizzazione e delle aree necessarie alla loro realizzazione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, non sono rilevanti ai fini IVA. Si tratta di quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 92 pubblicata ieri, 16 aprile 2024.
Il caso in esame riguarda una società che ha ceduto a un Comune, a titolo gratuito, un lotto edificabile da destinare a uffici pubblici in base a una convenzione stipulata per l’attuazione di un Piano Particolareggiato.
L’art. 51 della L. 342/2000 prevede che “Non è da intendere rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione”.
In sintesi, tale norma esclude dal campo di applicazione dell’IVA “le cessioni effettuate a titolo gratuito a favore dei Comuni dalle imprese a cui lo stesso ente ha rilasciato delle concessioni edilizie, alla duplice condizione che dette cessioni abbiano ad oggetto aree ed opere di urbanizzazione e siano effettuate a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione” (ris. Agenzia delle Entrate n. 140/2009).
Nel caso di specie, la citata disposizione è stata considerata applicabile, in quanto la cessione del lotto e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria rappresentano il contributo di urbanizzazione versato in natura dal concessionario nell’ambito di un rapporto tributario con il Comune.
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