Accesso cautelare ai documenti della srl da richiedere alla società
Il Tribunale di Roma, nell’ordinanza del 18 ottobre 2023, ha precisato che l’ordine di consentire la consultazione “cautelare” della documentazione di una srl, impartito ex artt. 2476 comma 2 c.c. e 700 c.p.c., benché destinato ad essere eseguito mediante la necessaria cooperazione degli amministratori, cui è riferibile la documentazione oggetto di ostensione, deve essere rivolto esclusivamente a detto ente, il quale, d’altronde, costituisce pacificamente l’unico soggetto dotato di legittimazione passiva rispetto alla domanda cautelare.
Non fa eccezione a tale regola la domanda presentata ex art. 614-bis c.p.c. (di condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’emanando provvedimento) formulata al fine di garantire l’effettività della tutela invocata; è da rigettare, quindi, la richiesta di emissione di una condanna ex art. 614-bis c.p.c. rivolta nei confronti dell’amministratore unico di una srl.
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