Aliquota del 5% non applicabile alla copertura dei letti ospedalieri con filtro
Con la risposta a interpello n. 106 di ieri, l’Agenzia delle Entrate, sulla base del parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, ha ritenuto inapplicabile l’aliquota IVA ridotta per un particolare dispositivo di copertura dei letti ospedalieri mediante un filtro.
Si tratta di un Dispositivo di protezione collettiva (DPC) che consiste, in estrema sintesi, in un sistema di copertura/tenda da applicare ai letti ospedalieri dei pazienti collegata a un sistema di aspirazione e filtraggio, per il controllo delle infezioni ospedaliere.
Secondo l’Agenzia, non si applica il disposto del n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72, il quale agevola con l’aliquota IVA del 5%, dal 1° gennaio 2021, una serie tassativamente individuata di “beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
In particolare, sulla base della classificazione doganale del prodotto, mediante i codici TARIC a esso associati, il bene non rientrerebbe né nella nozione di “sistemi di aspirazione” o “aspiratore elettrico”, né nell’ambito delle “attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.
Nel parere di accertamento tecnico rilasciato in relazione al prodotto in esame, esso viene classificato tra gli “Apparecchi per filtrare o depurare l’aria” di cui al codice NC 8421 39 25, escludendo, peraltro, la riconducibilità al Capitolo 39 (Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma), come indicato in una nota di commento alla nomenclatura combinato, nel capitolo 39 medesimo.