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Bancarotta per dissipazione al liquidatore che non difende gli immobili dalle occupazioni

/ REDAZIONE

Venerdì, 17 maggio 2024

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La Cassazione, nella sentenza n. 17324/2024, ha affermato che il liquidatore di una società poi fallita è penalmente responsabile delle condotte di coloro che abbiano agito – in via di diritto o di fatto – per conto della società stessa in tutti i casi nei quali non abbia fatto tutto quanto fosse nella sua possibilità per attuare una efficace vigilanza e un rigoroso controllo, ovvero non si sia dato un’organizzazione idonea non soltanto al raggiungimento degli scopi perseguiti, ma anche a impedire il compimento di atti pregiudizievoli nei confronti dei soci, dei creditori e dei terzi.

La responsabilità del liquidatore deriva non solo dall’art. 223 comma 1 del RD 267/42 – che espressamente lo contempla tra i soggetti attivi della fattispecie – ma anche dall’art. 2489 c.c., che rinvia alle norme dettate in tema di responsabilità degli amministratori, finendo per configurare anche in capo al liquidatore una “posizione di garanzia”.

Risponde, quindi, di bancarotta fraudolenta per dissipazione il liquidatore che – divenuto tale quando la società poi fallita, perché gravata da una considerevole esposizione debitoria, aveva ancora un patrimonio immobiliare ingente – sul mero assunto dell’incapacità patrimoniale della società “declini” sostanzialmente gli obblighi di garanzia gravanti su di sé e idonei alla conservazione del patrimonio sociale in favore dei creditori, omettendo le cautele che il degradato contesto nel quale si trovavano gli immobili della società avrebbe reso vieppiù necessarie onde evitare il depauperamento della garanzia patrimoniale dei creditori attraverso condotte di occupazione e sottrazione da parte di soggetti terzi.

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