NASpI anticipata da non restituire per intero se l’attività cessa per cause imprevedibili
L’obbligo restitutorio in tali ipotesi va proporzionato alla durata del lavoro subordinato instaurato dal percettore dell’anticipazione nel periodo coperto dall’indennità
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 90, pubblicata ieri, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 8 comma 4 del DLgs. 22/2015.
Il legislatore, con tale norma, ha stabilito che il lavoratore che instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui gli è stata riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale. Per la Consulta tale disposizione è costituzionalmente illegittima nella parte in cui non limita il predetto obbligo restitutorio nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato
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