Eccedenze pregresse non trasferibili all’IVA di gruppo anche se maturate ante 2008
La regola vale anche per il credito IVA «rigenerato» a seguito di definizione delle liti pendenti
Con la recente risposta a interpello n. 111/2024, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema della gestione dei crediti IVA maturati anteriormente all’ingresso nella liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 comma 3 del DPR 633/72. Secondo quanto disposto dalla norma citata, tali eccedenze a credito non possono essere compensate all’interno del gruppo.
La disciplina è in vigore dal 2008 ed è stata così modificata dall’art. 1 commi 63 e 64 della L. 244/2007, al fine di evitare abusi nell’utilizzo dell’istituto. Si ricorda infatti che il regime di liquidazione IVA di gruppo è finalizzato a evitare che soggetti “stabilmente vincolati da controlli azionari possano soffrire i pregiudizi finanziari che si verificherebbero ove – versando taluni in posizione ...
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