Eccedenze pregresse non trasferibili all’IVA di gruppo anche se maturate ante 2008
La regola vale anche per il credito IVA «rigenerato» a seguito di definizione delle liti pendenti
Con la recente risposta a interpello n. 111/2024, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema della gestione dei crediti IVA maturati anteriormente all’ingresso nella liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 comma
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