Le linee guida del CNDCEC pesano nella valutazione della responsabilità dei sindaci
La Corte d’Appello di Firenze, nella sentenza del 31 ottobre 2023, in relazione alla previsione dell’art. 2407 comma 2 c.c. - ai sensi del quale “i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica” – ha precisato come da essa derivi che:
- l’attività di vigilanza dei sindaci deve sempre essere improntata alla tempestiva segnalazione agli organi competenti del pericolo di danno derivante dalla condotta degli amministratori, in modo da porre in essere le condizioni legali per l’eliminazione preventiva – o comunque per l’attenuazione – dei danni conseguenti alla cattiva condotta gestoria;
- la responsabilità non è collegata ai danni prodotti durante la vigenza della carica, quanto, piuttosto, a quelli che sono stati determinati dall’omissione del controllo. È, quindi, ben possibile rispondere di danni che siano emersi successivamente alla cessazione della carica quando questi traggano origine dalla condotta omissiva precedente.
In ogni caso, le linee guida per l’organizzazione del Collegio sindacale, emanate dal CNDCEC, hanno un loro rilievo nella valutazione del rispetto della diligenza richiesta al professionista.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41