Insolvenza non esclusa dall’omologazione del concordato
Nessuna novazione dell’obbligazione anteriore, ma permane la parziale inesigibilità del credito
La Cassazione, con l’ordinanza n. 15029 di ieri, è intervenuta sul tema dell’effetto esdebitatorio scaturente dall’art. 184 del RD 267/42 per il concordato omologato e sull’incidenza di esso in ordine alla valutazione dell’insolvenza ai fini della successiva dichiarazione di fallimento.
Nel caso di specie, i giudici di secondo grado negavano al creditore concordatario la possibilità di proporre istanza di fallimento facendo valere l’intero originario credito, rilevando altresì come, anche in relazione alla misura falcidiata, la sussistenza della situazione d’insolvenza non sarebbe stata valutabile prima della scadenza dei termini stabiliti per l’adempimento delle obbligazioni concordatarie.
Al riguardo, le Sezioni Unite n. 4696/2022 hanno stabilito ...
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