Socio accomandante responsabile nei limiti della quota conferita
In caso di estinzione della società la responsabilità è circoscritta alla liquidazione
La responsabilità dei debiti tributari nelle società di persone ha declinazioni differenti a seconda che si tratti di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice.
I soci di società in nome collettivo sono responsabili per i debiti tributari della società, ad esempio inerenti all’IVA, all’IRAP e all’imposta di registro, in forma illimitata e solidale come previsto dall’art. 2291 c.c.
Più particolare è invece la situazione per i soci di società in accomandita semplice in cui opera l’art. 2313 comma 1 c.c.: “nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita”.
I soci accomandatari sono illimitatamente ...