Costi auto interamente deducibili ai fini IRAP
Per le società di capitali e di persone «con opzione» vale il principio di presa diretta dal bilancio
La recente sentenza della Cassazione n. 11791/2024 segna un nuovo punto a favore dell’inapplicabilità, ai fini dell’IRAP, delle regole fiscali dettate dal TUIR, al fine della determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e delle società di persone che hanno optato per il calcolo del tributo regionale in base al bilancio.
Nelle scarne motivazioni della pronuncia, si legge infatti che, per i citati soggetti, la determinazione della base imponibile trova la sua disciplina nell’art. 5 del DLgs. 446/97, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 164 TUIR e delle soglie di deducibilità da esso fissate.
In particolare, la disposizione da ultimo richiamata regola il trattamento fiscale dei mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio
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