In assenza di norma violazioni sul registro sanzionate al 30%
La Cassazione applica questo principio per la tardiva registrazione ante DLgs. 158/2015
La Cassazione ha recentemente sancito che in caso di imposta di registro, e, a questo punto, pure per altre imposte, in assenza di una norma che preveda una specifica sanzione per una violazione opera la sanzione dell’art. 13 del DLgs. 471/97 in tema di versamenti. In altre parole questa sanzione ha carattere residuale.
Prima della riforma del DLgs. 158/2015, l’art. 69 del DPR 131/86 si limitava a sancire: “Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall’articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta”.
Non era specificamente sanzionata la tardiva registrazione ...
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