ACCEDI
Mercoledì, 18 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Attivo il servizio web per la comunicazione dei codici identificativi univoci

/ REDAZIONE

Giovedì, 4 luglio 2024

x
STAMPA

A decorrere da oggi, 4 luglio 2024, i soggetti passivi che offrono i servizi di pubblica utilità di cui ai DM n. 366/2000 e n. 370/2000 nei confronti di persone fisiche che non operano nell’ambito di attività di impresa, arte o professione potranno effettuare la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali esclusivamente mediante un nuovo servizio on line disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

La nuova procedura, definita dal provv. Agenzia delle Entrate 27 giugno 2024 n. 278182 (si veda “Nuovo servizio on line per la comunicazione dei codici univoci contrattuali” del 28 giugno 2024), sostituisce la trasmissione via PEC, che era prevista dal provv. 28 dicembre 2018 n. 527125.

La comunicazione si rende necessaria al fine dell’emissione di fatture elettroniche “nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell’utilizzo dei servizi di verifica offerti dall’Agenzia delle entrate” (art. 1 comma 6-quater del DLgs. 127/2015).

Il Sistema di Interscambio non scarta i file XML in cui è presente, in luogo del codice fiscale del committente, il codice che identifica il contratto di erogazione del servizio. A tale scopo, tuttavia, è necessario che i soggetti che erogano i servizi di pubblica utilità (come, ad esempio, quelli di telecomunicazione o di somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano) trasmettano all’Amministrazione finanziaria i suddetti codici.

Secondo l’Agenzia delle Entrate la nuova procedura dovrebbe consentire di semplificare il processo di invio dei dati da parte degli operatori, ottimizzando nel contempo “l’acquisizione dei codici identificativi univoci contrattuali” (provv. n. 278182/2024).

TORNA SU