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Domenica, 31 agosto 2025

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Per l’analisi di comparabilità nel transfer pricing non è possibile escludere le imprese in perdita

/ REDAZIONE

Mercoledì, 17 luglio 2024

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Con sentenza n. 19512 depositata ieri, 16 luglio 2024, la Cassazione si esprime in merito ai criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento riguardanti i servizi di call center prestati dalla controllata italiana alla consociata olandese.

Nel caso di specie, la società determinava il mark-up applicato ai servizi di call center mediante la predisposizione di un report di gruppo, nonché mediante la documentazione nazionale la quale includeva la benchmark analysis effettuata utilizzando la bancadati AIDA; quest’ultima raccoglie i dati delle società nazionali.

L’analisi conduceva a un valore del 5%, posizionato nella fascia alta dell’intervallo di libera concorrenza.
L’Ufficio ha invece applicato un valore maggiore, pari a 7,42% per effetto di un’analisi che eliminava, da ogni periodo di imposta interessato, le società prive di dati contabili o con risultati d’esercizio negativi in almeno due periodi su tre.

La Suprema Corte evidenzia come il criterio impiegato dall’Amministrazione finanziaria non appaia coerente con le Linee guida OCSE, non potendosi preventivamente escludere determinate società potenzialmente comparabili solo perché abbiano riportato risultati ridotti o negativi. Infatti, le Linee guida OCSE non prevedono l’eliminazione tout court di società in perdita o con valori contabili ridotti o assenti, se tali risultati sono conseguiti al fine di ottenerne migliori in futuro.

Il § 4.3 delle predette Linee Guida evidenzia come sia ammessa l’esclusione delle società in “situazioni particolari” come quelle in fase di avvio, quelle fallite, ecc.

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