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Incarico professionale citato nel ricorso per ingiunzione tassato per enunciazione

/ REDAZIONE

Martedì, 23 luglio 2024

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È rilevante, ai sensi dell’art. 22 del DPR 131/86, l’enunciazione dellincarico professionale nel ricorso monitorio proposto dall’avvocato nei confronti del cliente per il pagamento della parcella, al cui contenuto rinvia, anche solo per relationem, il pedissequo decreto ingiuntivo, in quanto quest’ultimo configura un tutt’uno con il ricorso per ingiunzione.
Lo afferma la Cassazione con l’ordinanza n. 20055, depositata ieri, esaminando il ricorso di un avvocato che si opponeva alla richiesta dell’Agenzia delle Entrate avente a oggetto il pagamento dell’imposta di registro sul mandato professionale che l’Amministrazione riteneva fosse enunciato nel decreto ingiuntivo.
Secondo l’avvocato, il decreto, in realtà, non enuncia il mandato professionale, ma semplicemente lo presuppone.

La Suprema Corte, però, non condivide questa impostazione e afferma, invece, che, proprio in ragione delle peculiarità del procedimento monitorio, il ricorso con cui si richiede l’emissione del decreto ingiuntivo si caratterizza per il rapporto di compenetrazione con il decreto ingiuntivo stesso. Infatti, tali provvedimenti per loro natura sono “privi sostanzialmente di analitica motivazione” e presuppongono un rinvio agli elementi del rapporto sotteso che emergono dal ricorso e, sono, poi, necessariamente inclusi nel decreto ingiuntivo “anche per relationem”.

In pratica, secondo la Corte, ai fini della tassazione per enunciazione del decreto ingiuntivo, occorre considerare il ricorso per ingiunzione come elemento integrante del decreto stesso.
Così, nel caso di specie, dato che le allegazioni del ricorso monitorio vanno considerate come elementi integranti il decreto ingiuntivo e che il ricorso dava conto del rapporto professionale, richiamandone, seppur per relationem, le condizioni, si realizzano le condizioni che consentono di tassare ex art. 22 del DPR 131/86 l’incarico professionale “enunciato” nel decreto ingiuntivo.

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