Pronti i codici tributo per la sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario
Si può versare l’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario introdotta dal DL 73/2024: l’Agenzia delle Entrate ha infatti istituito, con la ris. n. 36 di ieri, i codici tributo da usare nei modelli F24 e F24 EP.
L’art. 7 commi 1 e 2 del citato DL prevede una sostitutiva pari al 15% su una serie di prestazioni aggiuntive del personale sanitario, alle condizioni indicate. Il comma 5 stabilisce poi che le imposte sostitutive sono applicate dal sostituto con riferimento ai compensi erogati a partire dall’8 giugno, data di entrata in vigore del DL.
Per consentire il versamento della sostitutiva tramite F24, la ris. n. 36 ha quindi istituito i codici tributo: “1068”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario – Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”; “1607”, per la sostitutiva maturata in Sicilia e versata fuori Regione; “1922”, per la sostitutiva maturata in Sardegna e versata fuori Regione; “1923”, per la sostitutiva maturata in Valle d’Aosta e versata fuori Regione; “1308”, per la sostitutiva versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalla Regione in cui è effettuato il versamento.
I codici vanno esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
La ris. istituisce poi tre codici per il versamento tramite F24 enti pubblici (F24 EP): “171E”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”; “172E”, per la sostitutiva maturata in Valle d’Aosta e versata fuori Regione; “173E” per l’imposta versata in Valle d’Aosta e maturata fuori dalla Regione.
I codici sono esposti nella sezione “Erario” (valore F), esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B”, del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta e dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. I campi “codice” ed “estremi identificativi” non vanno valorizzati.
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