Alla Consulta il divieto di nuove prove in appello
La previsione sul divieto di produrre i documenti notificatori genera disparità di trattamento tra le parti
La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi, a seguito dell’ordinanza di rimessione proposta dalla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania n. 1658 del 9 luglio 2024, sulla compatibilità dell’art. 58 comma 3 del DLgs. 546/92 con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. nel punto in cui non è più consentito alla parte pubblica di poter depositare in appello le prove relative alla notifica degli atti.
Si rammenta che l’art. 58 del DLgs. 546/92 è stato sostituito dall’art. 1 comma 1 lett. bb) del DLgs. 220/2023 (in recepimento della L. 111/2023) e trova applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024 ex art. 4 comma 2 del DLgs. 220/2023.
Nella formulazione attualmente vigente l’art. 58 citato ...