Non sono diverse le attività di interesse generale delle ODV svolte con scopo di lucro
Lo svolgimento di attività diverse dev’essere previsto espressamente nello statuto dell’ente
L’art. 5 comma 1 del DLgs. 117/2017 contiene un elenco di attività che gli ETS, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano “in via esclusiva o principale” per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che il legislatore considera, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, “di interesse generale”.
Il successivo art. 6 puntualizza che gli ETS possono esercitare attività “diverse” da quelle appena menzionate a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e le attività diverse siano “secondarie e strumentali” rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con il DM 107/2021.