Il raddoppio dei termini non opera per il coobbligato solidale
Con l’impugnazione della cartella di pagamento il coobbligato non può far valere il vizio sul raddoppio dei termini accertativi
Il raddoppio dei termini per la notificazione degli avvisi di accertamento opera in relazione all’accertamento e al suo titolo di responsabilità principale, senza estendersi automaticamente al coobbligato solidale destinatario di un autonomo atto di iscrizione a ruolo.
Questo è in sintesi il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 21870 del 2 agosto 2024, che aggiunge per il condebitore solidale l’impossibilità di far valere in sede di impugnazione della cartella di pagamento il vizio sul raddoppio dei termini relativo alla notificazione dell’accertamento.
Dalla sentenza emerge che la società contribuente era destinataria delle cartelle di pagamento in quanto debitrice solidale a seguito di scissione societaria parziale per i debiti tributari della scissa relativi ...