Con l’iscrizione nel Registro Imprese dell’atto, invalidità della fusione non più possibile
Una volta avvenute le iscrizioni di cui all’art. 2504 comma 2 c.c., resta esperibile solo un’azione di tipo risarcitorio
Una volta che ciascuna società partecipante alla fusione ha ottenuto l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto di fusione, non è più possibile pronunciarne l’invalidità (art. 2504-quater comma 1 ...
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