Con l’iscrizione nel Registro Imprese dell’atto, invalidità della fusione non più possibile
Una volta avvenute le iscrizioni di cui all’art. 2504 comma 2 c.c., resta esperibile solo un’azione di tipo risarcitorio
Una volta che ciascuna società partecipante alla fusione ha ottenuto l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto di fusione, non è più possibile pronunciarne l’invalidità (art. 2504-quater comma 1 c.c.).
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti delle società coinvolte nell’operazione e ai terzi danneggiati dalla fusione (art. 2504-quater comma 2 c.c.).
In altre parole, dunque, una volta avvenute le iscrizioni di cui all’art. 2504 comma 2 c.c., non è più possibile per alcuno procedere a un’azione di tipo revocatorio, restando esperibile solo un’azione di tipo risarcitorio.
Va peraltro sottolineato come la giurisprudenza abbia ritenuto che l’effetto sanante dell’iscrizione nel Registro delle ...
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