Responsabilità solidale tributaria esclusa nel Codice della crisi
La novità si applica anche alla cessione della controllata dell’impresa soggetta agli istituti del CCII
L’attuazione della L. 111/2023 in materia di sistema sanzionatorio, operata dal DLgs. 87/2024 in vigore dal 29 giugno scorso, introduce un importante beneficio per i destinatari di un trasferimento d’azienda, rispetto alle pendenze fiscali del cedente o della conferente.
Il provvedimento ha mantenuto inalterata l’impostazione generale dell’art. 14 del DLgs. 472/97, intervenendo sui casi di esclusione della stessa, stabilendone un ampliamento. È rimasto, pertanto, invariato il comma 1, secondo cui l’acquirente è responsabile in solido – fatta salva la previa escussione dell’alienante, ed entro i limiti del valore (C.M. n. 180/98) del compendio aziendale oggetto di trasferimento – per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni
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