Onere della prova da ripartire per le accise non pagate
La Cassazione ha applicato la giurisprudenza sulle operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA
Con l’ordinanza 27 agosto 2024 n. 23118, la Cassazione ha stabilito il principio di diritto secondo cui, in tema di accise non pagate su oli minerali importati da altri Stati senza assolvimento dell’imposta, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti l’esistenza di una frode, grava sulla stessa, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare, anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi e specifici, sia l’elemento oggettivo (nella specie, l’importazione di partite di oli minerali con presentazione di documenti falsi in dogana), che quello soggettivo, ovvero che l’acquirente era a conoscenza della frode o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale di operatore petrolifero.
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