Nelle operazioni triangolari interne il trasporto può essere considerato unitario
Con la sentenza n. 23521 depositata ieri, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, nel caso di operazioni triangolari interne (ossia di cessioni successivi che coinvolgono tre operatori, di cui almeno uno situato al di fuori del territorio nazionale), il trasporto deve essere considerato come unitario, se la merce viene trasportata dall’acquirente nel territorio dello Stato del cessionario, ma non è da questi utilizzata, bensì vincolata alla consegna a un terzo soggetto passivo, che la immette in consumo. Il fatto che ci sia un vincolo di destinazione sulla merce da trasportare esclude che il primo cessionario possa disporne come se ne fosse il proprietario, il che esclude che il trasferimento possa essere qualificato come una cessione di beni ai fini IVA.
Nella fattispecie rappresentata, il primo trasferimento della merce (dal cedente al primo cessionario, realmente interposto) è tale da escludere la configurazione come “cessione di beni” nel senso del diritto unionale di cui all’art. 14 § 1 della direttiva 2006/112/Ce.
La pronuncia nazionale, allineata alla precedente decisione della Cassazione n. 14853/2023, è coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue secondo cui, laddove due cessioni successive abbiano dato luogo a un solo trasporto intracomunitario, il suddetto trasporto può essere imputato a una sola delle due cessioni, che sarà, pertanto, l’unica esente da IVA ex art. 138 § 1, della direttiva 2006/112/Ce, in relazione alle quali “occorre procedere ad una valutazione globale di tutte le circostanze particolari del caso di specie che consentano di terminare se vi sia stato o meno trasferimento del potere di disporre di un bene come proprietario” (cfr. Corte di Giustizia Ue 26 luglio 2017, causa C-386/16), “essendo l’esenzione applicabile ove il potere di disporre sia stato trasmesso all’acquirente” (Corte di Giustizia Ue causaC-430/09).