Giurisdizione tributaria per le liti sul contributo a fondo perduto alla Consulta
Potenzialmente violato il divieto di istituzione di nuovi giudici speciali
Ai sensi dell’art. 25 comma 12 del DL 34/2020, per “le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”. Tale norma è richiamata dall’art. 1 comma 10 del DL 137/2020.
In ragione di quanto esposto, le liti che dovessero sorgere a seguito del ricorso contro l’atto di recupero del contributo a fondo perduto, ivi compreso il contributo c.d. perequativo, sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Varie volte è stato osservato come questa disposizione possa ritenersi contraria alla Costituzione.
La Corte di giustizia tributaria di Genova, prima sezione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale con ordinanza del 3 giugno 2024, con riferimento alle norme esposte. Sia l’art.
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41