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Si amplia il monitoraggio del trasporto transfrontaliero al seguito di denaro contante

/ REDAZIONE

Giovedì, 5 settembre 2024

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Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale:
- alle disposizioni del regolamento (Ue) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione;
- alle disposizioni del regolamento di esecuzione (Ue) 2021/776 che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni.

Stando al comunicato stampa diffuso ieri dall’esecutivo, il regolamento amplia le misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero al seguito di denaro contante, nonché alla condivisione e all’utilizzo delle relative informazioni. Le autorità competenti sono tenute a trasmettere alla UIF del rispettivo Paese:
- le dichiarazioni relative al trasporto di valori di importo pari o superiore a 10.000 euro;
- le dichiarazioni riguardano il contante tradizionale e gli strumenti ulteriori, quali carte di pagamento e altri mezzi idonei a incorporare valore liquido;
- le informazioni relative a casi di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo riscontrati dalle autorità doganali, senza limiti di soglia, nonché a ipotesi di violazione dell’obbligo di dichiarazione emerse nel corso dei controlli.

Il testo modifica, inoltre, le definizioni di “oro da investimento”, ricomprendendovi anche l’oro destinato a successiva lavorazione, e di “materiale d’oro” e si amplia il novero delle operazioni in oro che devono essere dichiarate alla UIF riducendo (da 12.500 euro a 10.000 euro) il relativo “valore soglia”. Vengono poi aggiornate le definizioni di “denaro contante”, “valuta”, “strumenti negoziabili al portatore”, “carte prepagate”, “denaro contante non accompagnato”.

Si prevede, infine, che per il coordinamento e lo scambio di informazioni tra autorità – che sono alla base del sistema di sorveglianza dei movimenti di contante in entrata nell’Ue o in uscita – non sia necessario ricorrere unicamente a sistemi informatici e che le citate informazioni possano essere utilizzate anche per finalità di prevenzione del riciclaggio.

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