La holding può essere una società di fatto
La società eterodiretta può trarre consapevole beneficio dagli abusi della holding
Il Tribunale di Venezia, nella sentenza del 12 giugno 2024, ha affermato che anche la società eterodiretta può essere ritenuta corresponsabile dei danni subiti da altra società del gruppo a causa dell’illecita attività di direzione e coordinamento della holding ove, ex art. 2497 comma 2 c.c., ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
Detto che, in base alla citata disposizione, risponde in solido con chi abbia abusivamente esercitato l’attività di direzione e coordinamento anche “chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio”, deve rappresentarsi come il caso di specie attenga a un gruppo che vedeva al vertice una holding di fatto di tipo personale tra i componenti di una famiglia
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