L’attività di volantinaggio dell’«uomo sandwich» reca pregiudizio all’azienda
Si tratta di una condotta che travalica i limiti imposti dall’art. 26 della L. 300/70
L’attività di proselitismo sindacale svolta dall’“uomo sandwich” durante l’orario di lavoro pregiudica l’ordinario svolgimento della vita aziendale, in violazione dell’art. 26 della L. 300/70 (c.d. Statuto dei lavoratori).
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24595 depositata ieri, 13 settembre 2024, in relazione al particolare caso di un lavoratore che, seppur non rivestendo alcun ruolo sindacale, si era affisso direttamente sul petto e sulla schiena due fogli (in formato A3) che riproducevano un volantino sindacale (del sindacato USB) durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Tale condotta era stata ritenuta dal datore di lavoro assolutamente esorbitante rispetto ai limiti imposti dalla legge per il corretto ...