Gli schemi di atto strumentali al contraddittorio non incidono ancora sul ravvedimento
La riduzione a 1/6 o a 1/4 opera per le violazioni commesse dallo scorso 1° settembre
Il DLgs. 14 giugno 2024 n. 87 ha riformato sotto alcuni punti il ravvedimento operoso modificando l’art. 13 del DLgs. 472/97.
Le modifiche più importanti sono le seguenti:
- limitatamente alla singola imposta e alla singola annualità, il contribuente può applicare il cumulo giuridico delle violazioni in sede di ravvedimento operoso;
- se ci si ravvede oltre il termine dell’anno dalla violazione o di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa, la riduzione delle sanzioni, in assenza di atti di controllo, è sempre a 1/7 del minimo.
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i tributi doganali e le accise, rimane la regola secondo cui il controllo non inibisce il ravvedimento. Questo è precluso solo dalla notifica dell’atto
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