Collegamento col terreno non più obbligatorio per svolgere l’attività agricola
La riforma dei redditi agrari tiene conto delle moderne tecniche di coltivazione «fuori suolo»
Alle disposizioni in materia di redditi agrari recate dalla legge delega di riforma fiscale, in particolare dall’art. 5 comma 1 lett. b) della L. 111/2023, è stata data attuazione con l’art. 1 del DLgs. di revisione dell’IRPEF, che ha ottenuto il via libera della Ragioneria generale dello Stato e si avvia verso l’esame delle Commissioni Finanze di Camera e Senato, le cui novità si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Anzitutto, viene sostituito il comma 1 dell’art. 32 del TUIR, il quale stabilisce che “Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio ...