Non è ripetibile l’illegittimo rimborso del finanziamento soci postergato
È però inefficace il rimborso avvenuto nell’anno antecedente all’apertura di una procedura concorsuale
La Corte di appello di Firenze, nella sentenza n. 1729, pubblicata il 15 ottobre scorso, ha avuto modo di pronunciarsi sugli effetti dell’illegittimo rimborso del finanziamento erogato dal socio alla società in presenza dei presupposti per l’applicazione della postergazione ex art. 2467 c.c.
Si è precisato, in particolare, che tale rimborso non è qualificabile come pagamento di un indebito, con la conseguenza che la società non può ottenerne la restituzione, salvi specifici casi appositamente previsti dalla legge, come, per esempio, l’ipotesi di cui all’art. 164 comma 2 del DLgs. 14/2019, peraltro non riconducibile a tale istituto.
Sul tema, occorre preliminarmente ricordare che, ai sensi dell’art. 2467 c.c., è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori ...
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