Obbligo di prospetto per strumenti partecipativi di patrimoni destinati da valutare singolarmente
La Cassazione, nell’ordinanza n. 29736/2024, ha stabilito che, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di prospetto informativo, ex art. 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/99 (c.d. Regolamento Emittenti), l’attività di raccolta di apporti di soggetti terzi per la partecipazione a patrimoni destinati, ex artt. 2447-bis comma 1 lett. a) e 2447-ter comma 1 lett. e) c.c., deve essere presa in considerazione per ciascuna delle società emittenti, sebbene riconducibili ai medesimi soci e amministratori, e per ciascun “affare”, ove ciascun patrimonio destinato sia costituito per uno “specifico affare” ed effettivamente le offerte di ciascun patrimonio destinato riguardino partecipazioni nominative, incedibili a terzi, con apporto di denaro e con diritto alla partecipazione agli utili e corrispondente onere di sopportare le perdite.
D’altra parte, la citata norma del Regolamento Emittenti non riguarda strumenti appartenenti al medesimo “genere” – ad esempio, azioni, warrant, obbligazioni, obbligazioni convertibili, altri strumenti finanziari partecipativi, etc. – ma allude a strumenti finanziari omogenei relativi al medesimo “affare”, o, in altri termini, a strumenti (o prodotti) finanziari che condividono un identico e unico rischio connesso all’impiego del capitale.
È indubbio, inoltre, che non si sia in presenza di un unico soggetto emittente e che ciascuna delle società sia un distinto e autonomo emittente.
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