Pubblicate le istruzioni operative per la investment management exemption
Con la circolare n. 23 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative agli Uffici in merito al regime di investment management exemption.
Il regime, disciplinato dall’art. 162 commi 7-ter e 9-bis del TUIR e oggetto di attuazione da parte del DM 22 febbraio 2024 e dal provv. Agenzia Entrate n. 68665/2024, integra di fatto la negative list delle ipotesi in cui non si considera esistente una stabile organizzazione in Italia in relazione ai soggetti che gestiscono in Italia investimenti per conto di veicoli non residenti (asset manager).
La circolare esamina nel dettaglio i requisiti di indipendenza dell’asset manager e del veicolo di investimento, necessari affinché tale ipotesi negativa possa consolidarsi.
Seguono alcune indicazioni operative per l’applicazione del metodo scelto per la determinazione, in condizioni di libera concorrenza, della remunerazione dei servizi infragruppo.
L’Agenzia delle Entrate conclude l’esame con un’analisi della documentazione volta a comprovare gli standard di congruità rispetto al valore di mercato previsti in tema di prezzi di trasferimento (art. 110 comma 7 del TUIR).
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