Nuovo codice attività da inserire in UniEmens per i direttori di gara
Con il messaggio n. 4189 di ieri, 10 dicembre 2024, l’INPS è intervenuto sul lavoro sportivo integrando una parte delle istruzioni operative per la compilazione del flusso UniEmens previste dalla circ. n. 88/2023.
Con l’occasione, l’Istituto ricorda che l’art. 25 commi 6-bis e 6-ter del DLgs. 36/2021 prevedono l’obbligo in capo alla Federazione sportiva nazionale o alla Disciplina sportiva associata o all’Ente di promozione sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A., di comunicare ai Centri per l’impiego (ai sensi dell’art. 9-bis comma 2 del DL 510/96) ogni singola prestazione svolta dai direttori di gara o dai soggetti comunque preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, operanti nel settore dilettantistico, o loro designazione, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare.
Sul punto, al fine di consentire l’individuazione puntuale dei compensi erogati ai suddetti soggetti e a integrazione delle indicazioni fornite al § 10.1.1 della circ. n. 88/2023, con il messaggio in commento l’INPS precisa che tra le attività collegate al “Tipo rapporto” D1 - D2 - D3 è stato definito il seguente “Codice attività”: 32 “Arbitri – UNIArbitri – art. 25, 6ter D.Lgs 36/21”. Tale codice deve essere inserito obbligatoriamente nel flusso UniEmens nell’elemento “Codice attività” per individuare i suddetti soggetti.
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