Termine di prescrizione annuale per il congedo di paternità obbligatorio
L’INPS, con il messaggio n. 4301 di ieri, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione ai termini di prescrizione e di decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio.
Si tratta del congedo disciplinato all’art. 27-bis del DLgs. 151/2001 pari a 10 giorni lavorativi (aumentati a 20 in caso di parto plurimo) e fruibile dal padre lavoratore, anche adottivo o affidatario, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.
Il padre, ai fini dell’esercizio del relativo diritto, deve comunicare al datore di lavoro in forma scritta, oppure utilizzando l’eventuale sistema informativo dell’azienda per la richiesta e gestione delle assenze, i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto; sono comunque fatte salve le condizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.
Il congedo di paternità obbligatorio è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’art. 28 del DLgs. 151/2001.
L’INPS, con il messaggio in commento, chiarisce che al suddetto congedo si applica il termine annuale di prescrizione di cui all’art. 6 ultimo comma della L. 138/43, previsto per l’indennità di malattia (secondo il quale l’azione volta a conseguire le prestazioni di cui all’indicata legge si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui tali prestazioni sono dovute).
Sotto il profilo della decadenza viene, invece, confermata l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’art. 47 comma 3 del DPR 639/70.
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