Obbligo di garanzia per i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti
Sulla G.U. n. 297 di ieri, è stato pubblicato il secondo dei due decreti ministeriali di attuazione dei nuovi oneri gravanti sui rappresentanti fiscali in Italia di soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 13/2024 (si veda “Garanzie multiple per il rappresentante fiscale in Italia” del 13 dicembre 2024).
Si tratta del DM 9 dicembre 2024, relativo ai nuovi obblighi previsti dall’art. 17 comma 3 del DPR 633/72, il quale ha stabilito che i requisiti di onorabilità dei rappresentanti fiscali dovranno essere attestati mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e ha, altresì, stabilito le condizioni e le modalità di rilascio della garanzia patrimoniale che i rappresentanti fiscali dei soggetti non residenti dovranno prestare nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, sono stati definiti i massimali, graduati secondo il numero di soggetti rappresentati, come richiesto dal menzionato art. 4 del DLgs. 13/2024.
La predetta garanzia dovrà essere presentata presso l’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate; la sua durata minima dovrà essere pari a 48 mesi a partire dal momento di presentazione.
Nel caso di aumento dei soggetti rappresentati, la garanzia dovrà essere integrata, in ragione del massimale previsto per la fascia superiore.
Il DM definisce anche il regime transitorio della nuova disciplina. Gli effetti, comunque, decorreranno dalla data di pubblicazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate al quale il decreto ha demandato gli aspetti operativi degli obblighi appena introdotti.
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