Formazione alle agenzie per il lavoro con IVA
Esclusa l’esenzione per i servizi degli enti finanziati dal fondo bilaterale
Una norma inserita nella legge di bilancio 2025 stabilisce che le prestazioni di formazione rese alle agenzie per il lavoro da parte di enti e società finanziati tramite il fondo bilaterale di cui all’art. 12 comma 4 del DLgs. 276/2003 sono imponibili ai fini IVA.
Fino a oggi, sul trattamento IVA di tali prestazioni si sono registrate interpretazioni di segno opposto. In particolare, in ambito giurisprudenziale, si sono formati due diversi orientamenti, uno a sostegno dell’esenzione IVA (cfr. C.G.T. II Lombardia 17 gennaio 2024 n. 189/5/24), l’altro a sostegno dell’imponibilità (cfr. C.T. Reg. Lombardia 19 ottobre 2021 n. 3786).
La norma di esenzione cui si fa riferimento è l’art. 10 comma 1 n. 20) del DPR 633/72, la quale esenta dall’imposta, fra l’altro, ...
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