Fornite le istruzioni per l’aggiornamento catastale delle strutture ricettive all’aperto
Con la ris. n. 67 di ieri, 20 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità introdotte dall’art. 7-quinquies del DL 113/2024 (c.d. DL “Omnibus”) e i conseguenti obblighi dichiarativi in capo ai titolari di diritti reali delle unità immobiliari interessate nonché le modalità di compilazione delle previste dichiarazioni di aggiornamento catastale.
Si ricorda, al riguardo, che il menzionato art. 7-quinquies del DL 113/2024 ha introdotto dei criteri ad hoc per la determinazione, mediante stima diretta, della rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto (quali, ad esempio, i campeggi).
Dal 1° gennaio 2025, sono infatti esclusi da questa stima gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione (ossia i mezzi di pernottamento su ruote come caravan, roulotte e case mobili) ubicati nelle strutture ricettive all’aperto.
Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai fini della predetta stima diretta delle strutture ricettive all’aperto, il valore delle aree destinate al pernottamento viene aumentato, rispetto all’ordinario valore di mercato, in misura pari:
- all’85%, per le aree attrezzate per i predetti allestimenti mobili di pernottamento;
- al 55%, per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti.
A fronte di tali previsioni, gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto devono presentare gli atti di aggiornamento catastale entro il 15 giugno 2025.
Limitatamente all’anno 2025, per gli atti di aggiornamento catastale presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite rideterminate delle strutture ricettive all’aperto hanno effetto già dal 1° gennaio 2025 (anche ai fini dell’IMU, in deroga all’art. 1 comma 745 della L. 160/2019).
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