Cartelle di pagamento senza raddoppio per violazioni penali
La normativa sul raddoppio riguarda gli atti di accertamento
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 30792/2024, ha sancito che l’ormai abrogato raddoppio dei termini per violazioni penali non opera per i termini di cui all’art. 25 del DPR 602/73, relativi alla cartella di pagamento. Ai fini del raddoppio, precisano i giudici, si deve trattare “di atti aventi contenuto accertativo o di rettifica della dichiarazione, tra i quali non rientra la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73 in relazione a imposte risultanti dalla dichiarazione e non versate”.
Rammentiamo che il raddoppio dei termini per violazioni penali è stato abrogato dalla L. 208/2015, ma continua a operare sino all’annualità 2015 (dichiarazioni trasmesse nel 2016).
Dopo le modifiche apportate dal DLgs. 128/2015 ...
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