Conguaglio da fusione realizzativo ai fini fiscali ma nel rispetto dei limiti civilistici
Nell’ambito di tali operazioni, il conguaglio è consentito solo nell’ottica di agevolare un «aggiustamento» del rapporto di cambio delle azioni o quote
La neutralità fiscale della fusione ai fini delle imposte sul reddito implica, tra le altre cose, che il cambio delle partecipazioni possedute nella società che viene fusa o incorporata, con le partecipazioni nella società risultante o incorporante, non determini per i soci della società fusa o incorporata il realizzo delle partecipazioni che possedevano, ante fusione, in detta società.
La sola cosa che si verifica, dal punto di vista dei soci della società fusa o incorporata, è la traslazione, sulle partecipazioni ricevute in cambio nella società risultante o incorporante, del costo che ante fusione era fiscalmente riconosciuto in relazione alle partecipazioni nella società fusa o incorporata.
Quanto precede risulta espressamente previsto dal comma 3 dell’art. 172 del TUIR, il quale tuttavia ...
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