Da quest’anno tre mesi di congedo parentale con indennità più elevata
La fruizione «alternata» tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio
L’INPS, con la circolare n. 95 pubblicata ieri, 26 maggio 2025, ha fornito le istruzioni amministrative e operative riguardanti l’indennità di congedo parentale per i dipendenti del settore privato a seguito dell’ulteriore modifica operata sull’art. 34 comma 1 del DLgs. 151/2001 da parte della legge di bilancio 2025 (la L. 207/2024).
Premesso che le disposizioni introdotte dal nuovo comma 1 dell’art. 34 si applicano ai periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025 e che la legge di bilancio 2025 non ha aggiunto ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato, si ricorda che l’art. 1 comma 217 di tale legge ha disposto che i genitori, in via alternativa, possano fruire, entro il sesto anno di vita del bambino, di due mesi di congedo parentale con indennità elevata all’80% qualora il congedo di maternità o di paternità cessi dopo il 31 dicembre 2023, con un’ulteriore mensilità all’80% qualora il congedo di maternità o paternità cessi dopo il 31 dicembre 2024.
Nel primo caso, quindi, è stata elevata l’indennità per il mese di congedo parentale introdotto dalla L. 213/2023 dal 60 all’80% della retribuzione, mentre in caso di cessazione del congedo dopo il 31 dicembre 2024 è stata disposta l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30 all’80% della retribuzione.
L’Istituto, con la circolare in commento, ha chiarito che l’elevazione dell’indennità interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale (quindi, intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria) e che i tre mesi all’80% interessano entrambi i genitori e possono essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o soltanto da uno di essi (la fruizione “alternata” tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale).
Si precisa poi che entro i limiti fissati dall’art. 32 del DLgs. 151/2001 per entrambi i genitori (quindi 10 mesi, elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), in riferimento ai dipendenti del settore privato, nei cui confronti ha effetto la modifica, il congedo parentale è così indennizzabile: entro i 6 anni di età del minore o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento all’80% della retribuzione fino a massimo tre mesi se il congedo di maternità o paternità termina dopo il 31 dicembre 2024; sei mesi al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale; i restanti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’art. 34 comma 3 del DLgs. 151/2001 e abbia, quindi, un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (in tal caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione).
Per fare un esempio, per i minori nati (o adottati, affidati/collocati) dal 1° gennaio 2025 le tre mensilità all’80% spettano a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità (purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione), mentre se l’evento è avvenuto prima il diritto all’80% dell’indennità spetta per massimo tre mesi se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo successivamente al 31 dicembre 2024.
Sotto il profilo pratico si può guardare l’esempio A riportato nella circolare, in cui il figlio è nato il 20 novembre 2024, con cessazione da parte della madre del congedo di maternità il 20 febbraio 2025 e fruizione da parte del padre di due mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2024 al 20 gennaio 2025. L’INPS precisa che in tale ipotesi i mesi di congedo parentale fruiti dal padre sono indennizzati all’80% come previsto dalle leggi di bilancio 2023 e 2024 (il mese dal 21 novembre al 20 dicembre 2024 rientra nella previsione della legge di bilancio 2023, mentre quello dal 21 dicembre 2024 al 20 gennaio 2025 rientra in parte nella previsione della legge di bilancio 2024 e in parte in quella del 2025). I genitori hanno però ancora diritto a un ulteriore mese all’80% in quanto la madre termina il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2024.
Quanto alla domanda, la stessa deve, come sempre, essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso:
- il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale;
- Contact center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Nella circolare in esame vengono poi indicati i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso UniEmens, a partire dal 1° gennaio 2025, vale a dire “PG4” e “PG5” in relazione ai congedi all’80% fruiti rispettivamente in modalità oraria e giornaliera.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41