Conciliazione potenzialmente valida tra udienza e deposito della sentenza
Per prudenza, si può appellare chiedendo che venga dichiarata l’estinzione
La conciliazione giudiziale è un accordo, sostanzialmente di natura transattiva, tra il contribuente e l’ente impositore (o il soggetto deputato alla riscossione) che chiude la controversia.
Ove la controversia riguardi anche le sanzioni, queste vanno pagate in misura minore, precisamente del 40% in primo grado, del 50% in secondo grado o del 60% in Cassazione.
Il perfezionamento della conciliazione non coincide né con il pagamento né con la pronuncia di estinzione, ma con la sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, dell’accordo conciliativo.
La successiva pronuncia di estinzione del processo a spese compensate ha una valenza dichiarativa. Salvo casi molto rari (difetto di procura a conciliare, causa non rientrante nella giurisdizione tributaria) il giudice non può sindacare
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