Prova contraria per le presunzioni per il centro degli interessi principali del debitore
Si tratta di presunzioni relative; una diversa qualificazione annullerebbe la definizione di COMI
Per i procedimenti di accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi ovvero dell’insolvenza disciplinati dal DLgs. 14/2019, ai sensi dell’art. 27 comma 2 del medesimo decreto, è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI).
Per le imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni, la competenza è invece riservata al tribunale specializzato in materia di imprese (art. 27 comma 1 del DLgs. 14/2019), analogamente individuato avendo riguardo al luogo in cui il debitore ha il proprio centro degli interessi principali.
È il successivo comma 3 del citato art. 27 a indicare una serie di “presunzioni”, differenziate per tipologia di debitore, tali da consentirne ...
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